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Ricorso Sampdoria-Lega B: i precedenti. La decisione su Chievo ed Empoli

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La Sampdoria ha presentato ricorso contro il contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B: due precedenti

La Sampdoria ha presentato ricorso contro il contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in Serie B. In precedenza, nel 2019, sia il Chievo Verona che l’Empoli avevano avanzato la medesima richiesta (anche il Lecce nel 2012). Il Chievo, portò la questione fino al TAR, ritenendo fosse competente il giudice amministrativo e non ordinario. Il Tar del Lazio respinse il ricorso, già respinto dal Collegio di Garanzia, specificando che la competenza era in capo al giudice ordinario, nonostante il mancato pagamento del contributo di solidarietà abbia come conseguenza la non iscrizione al campionato, materia esclusiva del giudice amministrativo. Il Collegio di Garanzia aveva rigettato il ricorso, compensando le spese legali tra le parti, adducendo una serie di motivazioni, come si legge dal sito del Coni.

OMESSO VERSAMENTO «In caso di omesso versamento, la Lega di B, previa diffida, può trattenere l’importo del contributo paracadute da eventuali crediti della società retrocessa nei confronti della Lega stessa; in assenza di tali crediti, il debito della società retrocessa sarebbe stato considerato condizione ostativa ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per la stagione successiva del campionato».

CONTRIBUTO«Si tratta di una particolare forma di solidarietà interna che, insieme alle altre forme solidaristiche previste al capo I del Codice di Autoregolamentazione, mira ad assicurare una migliore distribuzione delle risorse fra le associate ed un maggiore equilibrio competitivo della Lega di B».

QUOTA«Il contributo solidaristico a carico delle neoretrocesse, pertanto, determina un onere patrimoniale a carico di determinate società (le neo retrocesse dalla A) che hanno ottenuto, a seguito della loro retrocessione, un consistente contributo dalla Lega di A, e che sono (per questo) chiamate ad una maggiore contribuzione al momento della loro adesione alla Lega di B, al fine di assicurare maggiori risorse al complesso delle squadre partecipanti al campionato di Serie B. Tale contributo non può ritenersi, peraltro, eccessivo nella sua misura (il 20% di quanto percepito a titolo di contributo “paracadute”) e non è affatto privo di giustificazione, come si è accennato, sul piano della causa del contratto associativo».

REGOLE«Nel momento in cui un soggetto aderisce ad una struttura associativa deve, infatti, rispettare le regole dettate per gli aderenti delle quali, peraltro, possono a loro volta beneficiare come associati. Ed infatti le stesse società ricorrenti possono a loro volta beneficiare, nell’immediato, di altre forme di mutualità previste dalle (altre) disposizioni che sono contenute in quel complesso di regole dettate a beneficio complessivo degli associati: come il contributo di solidarietà promozione, di cui all’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione, e come le somme rivenienti dalla mutualità generale; e possono beneficiare anche dell’eventuale attribuzione, in una diversa stagione sportiva, della quota delle risorse di cui allo stesso contestato articolo 3 del Codice di Autoregolamentazione».

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