2014

Disciplina del D.A.SPO: cosa cambia con il DL anti-violenza negli stadi?

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Il Decreto Legge 22 agosto 2014, n.119 intitolato “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’Interno” che deve ancora passare al Senato introdurrebbe qualche modifica riguardante la disciplina del D.A.SPO.

È da precisare che, il testo del Decreto Legge potrebbe subire modificazioni (emendamenti) con il passaggio e la lettura al Senato e che l’entrata in vigore è prevista per il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Quali sono le modifiche sostanziali, senza entrare nei tecnicismi giuridici, di questa nuova normativa? Innanzitutto vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del provvedimento; aumenta la durata dello stesso per quanto riguarda i recidivi e i responsabili di episodi di violenza di gruppo nonché disciplina in maniera più puntuale il procedimento per chiedere e ottenere, dopo 3 anni dalla scadenza del divieto, la piena riabilitazione.

Entrando nel merito, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive potrà essere disposto nei confronti di chi risulti aver tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da mettere in pericolo la pubblica sicurezza. Coloro che accedano allo stadio o vi si trattengano in violazione del regolamento, in aggiunta alle altre sanzioni, potranno essere soggetti ad una sanzione amministrativa da 100€ a 500€.

Anche la durata delle sanzioni è stata aumentata per la recidiva, da 3 mesi a due anni passerebbe ad una durata minima da 1 ad un massimo di 3 anni. Per chi assume la direzione di gruppi che mettano in atto le azioni di cui sopra, la durata non potrà essere inferiore a tre anni, mentre per coloro i quali sono recidivi non potrà essere inferiore ad anni cinque.

Cambia anche la disciplina dell’arresto in flagranza, infatti colui che in occasione della manifestazione sportiva compia atti esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra proprio scopi incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi potrà essere arrestato. La stessa disciplina si estende anche al divieto di scritte o immagini che incitano alla violenza: come si legge all’art. 3 del DL si amplia l’ambito di applicazione della fattispecie penale aggiungendo ai cartelli e agli striscioni qualsiasi tipo di scritta o immagine che contenga ingiuria, minaccia o inciti alla violenza.

Infine strumenti ancora più incisivi per evitare gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio, il Ministro dell’interno potrà disporre la chiusura del settore ospiti degli impianti in cui si svolgano partite a rischio e vietare la vendita dei biglietti di accesso allo stadio ai tifosi che risultiamo residenti nella provincia della squadra ospite.

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