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Campagna abbonamenti 2017/18: Samp diffidata da Movimento Consumatori
Movimento Consumatori ha inviato una diffida alla Sampdoria per la presenza di clausole vessatorie nelle condizioni di abbonamento per la stagione 2017/18
«Movimento Consumatori ha inviato diffide alle società di calcio Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina, Torino, Sampdoria, Novara, Pro Vercelli, Palermo, Napoli e Bologna. Da un’analisi delle condizioni di abbonamento (stagione 2017/2018 e, se già pubblicate, stagione 2018/2019) sono state infatti rinvenute clausole vessatorie in contrasto con il Codice del consumo. Il monitoraggio è successivo all’avvio di un’azione giudiziaria, in corso presso il tribunale di Torino, nei confronti della Juventus, a seguito del mancato rimborso ai tifosi della curva della quota di abbonamento della partita Juventus – Genoa del 21 gennaio 2018, chiusa a seguito di un provvedimento della Giustizia sportiva. I profili di illegittimità riscontrati nelle condizioni di abbonamento degli 11 club di Serie A, B, C sono principalmente riferibili a esclusioni o limitazioni dei rimborsi e del risarcimento del danno, in caso di disputa di partite a porte chiuse, squalifiche o chiusure di settori dello stadio. Talvolta addirittura anche quando la società stessa è responsabile dei fatti che hanno determinato il mancato accesso allo stadio per il tifoso».
«La nostra azione nasce dall’esigenza di tutelare i tifosi-consumatori – spiega Marco Gagliardi del servizio legale di Movimento Consumatori – che sostengono già ingenti costi per l’acquisto degli abbonamenti e per le trasferte e hanno diritto al pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del consumo. Auspichiamo che le società vadano incontro ai propri tifosi, che costituiscono non solo un ‘asset’ delle società calcistiche, ma il ‘dodicesimo giocatore’ e una ricchezza per il calcio italiano. L’Associazione ha chiesto alle società di provvedere immediatamente alla rimozione delle clausole vessatorie dagli abbonamenti. In caso non provvedano, le diffide si trasformeranno in azioni giudiziarie inibitorie».