2013
Avv Contucci: «Assurdo il Daspo, bastava una sanzione amministrativa»
Tiene banco la questione dei 93 provvedimenti di Daspo, che dovrebbero colpire altrettanti tifosi della Sampdoria. Il coro di indignazione unanime del mondo sportivo e della politica, con l’On Tullo pronto a presentare un’interrogazione parlamentare al Governo per accertare i fatti, non si è fatto attendere. Nel frattempo che la palla passa agli avvocati, noi tutti ci interroghiamo su cosa sia effettivamente un Daspo, oggetto misterioso a tanti. Abbiamo dunque deciso di contattare l’Avv. Lorenzo Contucci, uno dei massimi esperti in materia.
Avv. Contucci, qual è il suo commento personale su quanto successo ai tifosi blucerchiati in Livorno-Sampdoria?
«Il commento generale è che siamo alla follia, perché nel momento in cui delle persone non tengono un comportamento pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, sul fatto che non abbiano la tessera del tifoso ma siano comunque in possesso di un titolo di accesso danno luogo al limite ad una sanzione di carattere amministrativo se queste persone tentino di entrare con quel biglietto all’interno dell’impianto sportivo. Se per due volte commettono la stessa violazione posso essere soggetto ad un Daspo che va da due mesi anni. Se queste persone non sono entrate (come sono i fatti, ndr), non è un reato mettersi in viaggio. Il commento generale è che siamo fuori dalla legge».
Il Daspo rientra nella sfera amministrativa o penale?
«Il Daspo è un provvedimento di natura amministrativa, non si tratta di un reato. Contro il Daspo si può ricorrere in prima battuta al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale, ndr) ed al Consiglio di Stato come giudice di appello. L’iter regolare prevede che ci sia la notifica agli interessati, ma per ora la Questura di Livorno non ha ancora notificato i provvedimenti. Di norma la notifica ai signoli soggetti avviene tramite il commissariato di zona. Dalla notifica l’interessato ha 60 giorni per ricorrere».
Il Daspo è lesivo della libertà di circolazione?
«Quando il provvedimento di Daspo è senza obbligo di firma è già di per se una lesione dell’art.16 Cost riguardante la libertà di circolazione, diritto costituzionalmente garantito. Se interviene l’obbligo di firma questo incide anche sulla libertà personale, ex art 13 Cost, in quanto si dice ad una persona non solo non puoi andare allo stadio, ma devi anche venire a firmare durante le partite e in quanto tale questa violazione è ricorribile anche in Cassazione. A secondo di quello che decide di fare la Questura si può ricorrere, ove vi sia obbligo di firma, in Cassazione, in sede giurisdizionale, e per via amministrativa. Ove invece non vi sia obbligo di firma la possibilità di ricorrere solo per via amministrativa.
La Legge 401 del 13/12/1989 (cd “Legge antiviolenza negli stadi”) che istituisce il Daspo può presentare un vizio di legittimità costituzionale con l’art 16 sulla libertà di circolazione?
«Non c’è un problema di costituzionalità della norma in quanto il Daspo è una misura preventiva che può essere data anche prima di un processo o anche senza un processo, come ad esempio la sorveglianza speciale in caso di pericolosità della persona. Il punto su cui riflettere è che negli altri stati europei il provvedimento di Daspo viene dato dall’autorità giudiziaria, mentre in Italia in questo caso la misura di prevenzione viene applicata dalla questura senza che vi sia un giudice ad autorizzarlo. Questo perché la Corte Costituzionale ha detto che questo tipo di misura e prevenzione è minimale rispetto alle altre misure preventive e può essere quindi non essere coperta dalla necessità di una autorizzazione giudiziaria, ma questo valeva quando il divieto aveva come massimo un anno adesso arriva a cinque anni e non è più minimale. Ora che la diffida può arrivare a cinque anni bisogna fare i conti che questa può interferire anche a livello lavorativo, io magari non posso lavorare all’aeroporto di Genova perché mi possono togliere il tesserino, oppure fare l’imbianchino all’interno del carcere per via della diffida, neanche il vigile del fuoco per dire».
A quanto è stimata la sanzione massima?
«Riguardo alla sanzione nella sua completezza la diffida classica è quella che prevede una turbativa di ordine pubblico con l’uso della violenza va da 1 a 5 anni. Quello che invece dicevo prima si ha quando si viola per due volte in una stagione il regolamento d’uso dello stadio che in questo caso non è stato violato perché i tifosi non sono entrati con un titolo irregolare, diversamente sarebbe stata una diffida con un massimo di 3 anni e in ogni caso sarebbe la prima violazione».